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Neopapà e “allattamento”: riconosciuti i riposi giornalieri anche se la madre è casalinga In materia di congedi parentali il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009, ha chiarito che durante il primo anno di vita del bambino il padre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento, anche nel caso in cui la madre svolga attività di lavoro casalingo. Trattasi di un’indicazione di estrema rilevanza che segna l’ennesima svolta nei rapporti tra genitori nella gestione dei primi anni di vita del figlio, laddove la stessa Inps negava il diritto ai riposi giornalieri (il cosiddetto allattamento) nelle ipotesi di madre casalinga non riconoscendole lo status di lavoratrice. E’ doveroso rilevare come il chiarimento sia contenuto in una semplice circolare ministeriale che, sebbene supportata da autorevoli pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, non possiede nel sistema delle fonti del diritto italiano un’autonoma forza di legge e dunque potrebbe incontrare delle indicazioni contrarie nel prossimo futuro. Vediamo dunque, qui di seguito, dapprima una breve analisi della normativa e della prassi più interessante sui congedi parentali e, successivamente, le argomentazioni che hanno portato il Ministero ad estendere tali diritti anche al coniuge lavoratore qualora la madre sia una casalinga .
Andrea Costa Dottore commercialista e revisore contabile in Roma
I congedi parentali I riposi giornalieri per allattamento sono regolati dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). L’articolo 39 del testo unico dispone che nel primo anno di vita del figlio naturale, adottato o affidato, il datore di lavoro debba riconoscere alla madre lavoratrice due periodi di riposo giornaliero, anche cumulabili tra loro nel corso della stessa giornata lavorativa. I riposi giornalieri per allattamento, di durata di un’ora ciascuno, si riducono ad uno solo qualora l’orario di lavoro risulti inferiore alle sei ore, mentre la durata massima di ciascun periodo si limita a mezz’ora nel caso di utilizzo dell’asilo nido, ovvero altra struttura idonea, istituito dal datore di lavoro nell’unità produttiva, o nelle immediate vicinanze. L’art. 40 del testo unico, innovativo rispetto alla disciplina previgente, consente un maggior coinvolgimento della figura paterna nello sviluppo del bambino nel corso del primo anno di vita. In una serie di casi, infatti, il padre ha diritto ai riposi giornalieri con le stesse modalità previste dall’articolo 39 e può fruirne nelle seguenti ipotesi:
- affidamento del figlio al solo padre;
- la madre lavoratrice non si avvale dei riposi giornalieri;
- la madre non sia lavoratrice dipendete;
- morte o grave infermità della madre;
L’esatta identificazione delle ipotesi previste dalla citata normativa rappresenta un’operazione fondamentale in quanto per i periodi di allattamento è dovuta un’indennità a carico dell’ente assicuratore, anticipata dal datore di lavoro, e pari all’intero ammontare della retribuzione relativa agli stessi riposi (art. 43 del testo unico). Con riferimento al terzo punto, ovvero nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente, l’Inps, con la Circolare 95-bis del 6 settembre 2006, ha chiarito che debba intendersi la lavoratrice autonoma avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps o di altro Ente previdenziale. Per lavoratrice autonoma l’Istituto assicuratore ha identificato la madre artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista, ma non la casalinga.
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